Cesare Beccaria e l’abolizione della pena di morte
Di Dr.ssa Ariangela Cucchiara
Il diritto di punire applicato fino agli inizi del Settecento, era composto da una situazione di terrore, di ingiustizia sociale e di caos legislativo.
Il diritto di punire nel ‘700
Il requisito del suddetto diritto era riferibile alla confusione ed alla crudeltà, su di un sistema penale impostato su di una procedura inquisitoria collegata all’Ancien Règime.
Fino alla fine del Settecento il sistema penale fu incentrato prevalentemente su di una serie di pratiche «eccessive, brutali, arbitrarie ed inique».
Non essendoci leggi e regolamenti specifici, limpidi ed accurati, il decreto della pena era abuso della forza ed il diritto di punire era il potere dei sovrani di difendere i propri benefici o dei giudici nell’adoperare una quasi totale arbitrarietà per decidere sulla pena da applicare in base al reato.
In questo genere di anomia legislativa, vengono incluse azioni crudeli come la tortura che veniva giudicata la soluzione indispensabile, con cui secondo il diritto legittimo ed il tribunale inquisitorio, si poteva riconoscere e proteggere la verità.
Il diritto di punire, infatti, si basava sulla legge del taglione (= pena della stessa entità del torto subito, con cui la vittima si rivaleva sul carnefice), cioè occhio per occhio, dente per dente, invocato come extrema aratio per i casi più efferati.
La tortura e la pena di morte sono state le punizioni più utilizzate a quei tempi, anche per i delitti meno gravi.
Cesare Beccaria contro la pena di morte
Cesare Beccaria fu un giurista, filosofo, economista e letterato italiano ritenuto tra i massimi esponenti dell’Illuminismo italiano, che insistette sulla funzione sociale ed inibitoria della pena.
Le pene non dovevano limitarsi ad essere conformi tra loro e proporzionate al delitto, ma doveva essere adeguato anche il modo d’infliggerle.
In tal modo per Beccaria, la funzione della prigione come pena, valse maggiormente: procedimento processuale ed applicazione della pena personalizzata con l’incarcerazione.
Beccaria contribuì a rimpiazzare nei vari sistemi penali la tortura e la pena di morte con la detenzione carceraria ed i lavori forzati a vita.
Inoltre, diceva che ciò che è umano è utile, e ciò che è utile ed umano è giusto. La pena non deve realizzare una funzione opprimente sull’individuo criminale, ma una funzione precauzionale e sociale.
A prescindere dalla riforma beccariana, la carcerazione divenne in seguito una pena uguale per tutti, piuttosto che essere pronosticata solo per alcuni reati o delitti. L’unica variazione che venne applicata al tipo di crimine fu solo nella validità della pena: uguale pena per tutti ma diversa nella durata.
Per tal motivo, la prigione si mutò nella condanna più diffusa con la quale l’autorità giudiziaria ininterrottamente continua a punire segretamente o senza manifestarsi.
Il metodo con cui fu compreso questo mutamento della riforma di Cesare Beccaria, chiarisce l’incoerenza di fondo, persistita fino ad oggi, riguardo l’inefficace funzione cautelare della prigione ai fini risocializzativi ed inibitori.
Conclusioni
Ho centrato il mio studio sul mutamento della giustizia penale per chiarire come il diritto penale ha fatto grandi passi in avanti partendo dal ‘700 e giungendo ai giorni nostri.
Con Beccaria si è passati dalla tortura e pena di morte, alla detenzione carceraria ed ai lavori forzati che hanno permesso l’inizio dell’era della rieducazione del condannato.
[In cover, Cesare Beccaria - rielaborazione da biografieonline.it]
